Art. 140, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 57, se l’importo dei lavori da completare e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo suddetto e’ inferiore alla soglia di cui all’articolo 28.

4. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche’ i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57.

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